AVVISO IMPORTANTE: FAQ Avviso Pubblico per la concessione di contributi finalizzati alla scrittura di sceneggiature di film di produzione cinematografica/televisiva e di serie TV – anno 2026

Si pubblicano le FAQ relative alla procedura selettiva inerente all'Avviso Pubblico per la concessione di contributi finalizzati alla scrittura di sceneggiature di film di produzione cinematografica/televisiva e di serie TV - anno 2026. Le risposte dell'Amministrazione, ove di pertinenza, sono vincolanti per la verifica di ammissibilità delle istanze, nonché per l'attribuzione dei singoli punteggi da parte della Commissione di Valutazione che sarà all'uopo nominata.

DOMANDA: I costi sostenuti per l’acquisizione delle opzioni sui diritti d’autore rientrano tra le spese ammissibili;

RISPOSTA: I costi di acquisizione dei diritti (o delle opzioni) non costituiscono spese ammissibili, come desumibile dall’Avviso Pubblico che, all’art. 7 specifica: "Per costo ammissibile a cofinanziamento si intende l’ammontare delle voci di spesa indicate nella sezione “SCRITTURA” del “Piano Economico/Finanziario”, ove tali costi sono indicati tra le spese non ammissibili .

DOMANDA: Gli oneri sociali relativi alla scrittura rappresentano costi ammissibili?

RISPOSTA: Gli oneri riflessi (che hanno una disciplina specifica nel caso di fatture emesse da persone fisiche esercenti arti o professioni) inerenti alla cessione/sfruttamento del diritto d'autore, ovvero alle prestazioni rese per la scrittura delle sceneggiature sono considerate spese ammissibili.

DOMANDA: Può partecipare al bando un’Associazione Culturale con codice Ateco 59.11?

RISPOSTA: Come specificato all'art. 5 dell'Avviso Pubblico, il requisito di ammissibilità delle istanze è quello di essere presentata da imprese di produzione audiovisiva, con sede legale nel territorio dello Stato italiano o dell’Unione Europea, costituite in qualsiasi forma societaria, che risultino, dal punto di vista dimensionale, micro o piccole imprese. Ne consegue che non sono ammissibili le istanze presentate da Associazioni Culturali, sebbene in possesso di Codice ATECO 59.11.

DOMANDA: La definizione di "produttori indipendenti" richiamata nel Bando ricomprende anche gli individui come persone fisiche?

RISPOSTA: No, le persone fisiche e le ditte individuali non sono eligibili dal punto di vista dei requisiti soggettivi. Secondo la definizione riportata all'art. 3 dell'Avviso Pubblico, infatti, quale "produttore indipendente" deve intendersi l’impresa costituita in forma societaria secondo i requisiti soggettivi indicati all'art. 5 del medesimo Avviso.

DOMANDA: Le indicazioni relative al dimensionamento di impresa si riferiscono all’ultimo bilancio depositato oppure all’anno dell’invio della domanda?

RISPOSTA: Il requisito inerente alla dimensione aziendale deve riferirsi al momento della presentazione dell'istanza rispetto all’ultimo esercizio amministrativo, secondo le risultanze della piattaforma RNA (Registro Nazionale Aiuti).

DOMANDA: E’ applicabile il criterio opzionale “totale dello stato patrimoniale” come da normativa europea?

RISPOSTA: le soglie dimensionali stabilite dalla Direttiva (UE) 2023/2775, recepita nell'ordinamento giuridico italiano con D.Lgs. n. 124/2024, modificano quelle a suo tempo individuate dalla Direttiva 2013/34/UE e si applicano ai fini contabili e di bilancio, mentre per l'accesso ai programmi di finanziamento e concessione di agevolazioni continuano ad essere applicabili le definizioni previste dalla Raccomandazione 2023/361/CE, adottate per la procedura selettiva prevista dall'Avviso Pubblico in questione e riportate al Paragrafo 5.1.

DOMANDA: I dati che devono essere indicati nell’istanza si riferiscono alla sola società richiedente, anche laddove questa sia collegata/associata ad altre?

RISPOSTA: E’ necessario che i requisiti soggettivi sussistano in capo alla società proponente, la quale deve essere titolare in quota maggioritaria dei diritti di sfruttamento economico dell'opera, fermo restando che è in ogni caso ammessa unicamente la candidatura di imprese autonome, ossia prive di relazioni di associazione e di collegamento, con riferimento al solo settore audiovisivo.

DOMANDA: In relazione alla dichiarazione di titolarità dei diritti sull’opera oggetto della domanda, è ammessa la partecipazione di una società che, pur non essendo titolare originaria dei diritti sul soggetto, ne abbia acquisito la disponibilità (o quota di titolarità) in virtù di un deal memo sottoscritto nell'ambito di un accordo di coproduzione con altra società?

RISPOSTA: Una società che intenda partecipare alla procedura selettiva di cui all’Avviso Pubblico deve essere giuridicamente e direttamente titolare dei diritti di sfruttamento dell'opera, nella sua totalità o almeno nella quota maggioritaria.

DOMANDA: Quali spese rientrano nel "COSTO DI SCRITTURA COMPLESSIVO" da indicare nel Modulo 1 - Istanza del Dossier di Candidatura?

RISPOSTA: Rientra nel ""COSTO DI SCRITTURA COMPLESSIVO" tutte le spese che determinano il "COSTO TOTALE PREVISTO" di cui al Modulo 3 - Piano Economico/Finanziario del Dossier di Candidatura.

DOMANDA: Deve necessariamente essere allegata all'istanza la documentazione attestante la titolarità dei diritti sia nel caso di opera originale sia nel caso di opera tratta da un’opera letteraria preesistente (es. romanzo, saggio, racconto)?

RISPOSTA: Nel caso di diritti discendenti da opera letteraria preesistente, la casa di produzione proponente deve allegare il contratto di acquisizione dei diritti/opzione dall'autore o dalla casa editrice (se del caso). Non è sufficiente, a tal fine, esibire altre forme di accordi pre-contrattuali, quali - a mero titolo esemplificativo - deal memo condizionati all'ottenimento del contributo dell'Avviso Pubblico. In presenza di soggetto originale, invece, se l'autore coincide con lo sceneggiatore che esprime il suo interesse alla scrittura della sceneggiatura, sarà sufficiente che nella lettera di interesse lo stesso dichiari di avere ceduto i diritti di utilizzazione economica del proprio soggetto alla società di produzione proponente. Viceversa, ove l'autore del soggetto non coincidesse con lo sceneggiatore da incaricare, la società di produzione dovrà allegare (come nel caso di opera preesistente) il contratto di acquisizione dei diritti/opzione da sviluppare con il contributo dell'Avviso Pubblico, attraverso l'affidamento ad un soggetto terzo della scrittura della sceneggiatura.

DOMANDA: Con riferimento all'individuazione del regista (attraverso lettera di interesse e CV), sussiste l’obbligo di confermare il nominativo di quest'ultimo nelle successive fasi di produzione?

RISPOSTA: 'Avviso Pubblico prevede una premialità nell'attribuzione del punteggio (non essendo un elemento richiesto in via obbligatoria) per quei progetti che abbiano un grado di avanzamento preliminare delle fasi di sviluppo tali da avere già la formalizzazione dell'interesse da parte di un regista. Per questa ragione, nel caso di sostituzione del regista inizialmente segnalato nel Dossier di Candidatura, la società beneficiaria delle agevolazioni per la scrittura della sceneggiatura dovrà provvedere alla presentazione di apposita istanza di variante progettuale (secondo le disposizioni dell'art. 13 dell'Avviso Pubblico) prima che l'Amministrazione approvi il quadro finale ed eroghi il saldo del cofinanziamento, fermo restando che sarà onere della stessa casa di produzione dimostrare che il nuovo regista abbia un curriculum di livello pari o superiore a quello del regista sostituito. Modifiche successive alla erogazione del predetto saldo che non rispondano ai principi appena indicati possono rappresentare motivi di revoca delle agevolazioni. 

Share one